ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
E’ costituita la “Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani”- “CAMPI” con sede legale nel Comune di Roma.
L’attività della Cassa è regolata da norma del presente Statuto e da apposito regolamento.
ART. 2 (Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale di attività di interesse generale. L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed in particolare ha per scopo:– erogare ai propri associati, iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi, per sé e per i rispettivi familiari, contributi economici ad integrazione delle prestazioni previste dalla legislazione vigente in materia sanitaria, nei limiti e con modalità stabilite da apposito Regolamento; ovvero di erogare ai propri associati copertura assicurativa per responsabilità civile e professionale.
La Cassa adotta ogni altra iniziativa comunque idonea alla tutela dei propri associati.
Gli interventi assistenziali di cui ai commi precedenti potranno essere estesi alle condizioni e secondo modalità all’uopo deliberate dal Consiglio di Amministrazione a:
• familiari di associati deceduti nell’anno precedente;
• dipendenti di associati e/o dell’Ordine degli Psicologi;
• nonché ai rispettivi familiari.
ART. 3 (Patrimonio)
Il patrimonio è costituito dagli eventuali beni di pertinenza delle Casse e da Fondi di riserva che potranno essere costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate della Cassa sono costituite dalle quote di iscrizione, dai contributi annuali nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 4 (Esercizio sociale e bilancio)
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione: il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione approvata la bozza di bilancio deve sottoporla all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà altresì provvedere a depositare il bilancio entro il 30/06 presso il RUNTS.
L’Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
ART. 5 (Associati)
Conseguono la qualità di associati gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e che abbia versato, oltre alla quota di iscrizione, il contributo nella misura annualmente stabilita dal Consiglio medesimo.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato.
Questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il collegio dei probiviri, se esistente, o il collegio sindacale.
Gli associati che non avranno manifestato per iscritto, entro il 30 settembre di ogni anno, la volontà di recedere conserveranno la loro qualità anche per l’anno successivo e saranno pertanto tenuti al versamento del contributo annuale di cui sopra.
ART. 6 (Diritti degli Associati)
Gli associati hanno il diritto di fruire delle prestazioni economiche integrative di cui all’apposito Regolamento, alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite.
ART. 7 (Perdita requisito di associato)
La qualità di associato si perde:
• Per il superamento di eventuali limiti di età fissati dal Consiglio di Amministrazione, o per eventuali altre limitazioni stabilite dal Regolamento;
• Per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 5;
• Per recesso;
• Per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di indegnità, di morosità o di grave inosservanza delle norme statutarie o regolamentari.
La perdita della qualità di associato è causa di decadenza delle cariche sociali. In caso di morte dell’associato, i familiari assistiti conservano il diritto alle prestazioni di cui all’articolo 2 fino al termine dell’esercizio in corso.
ART. 8 (Organi dell’Associazione)
Sono organi della Cassa:
1. L’Assemblea degli associati;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Collegio dei revisori;
4. Il Collegio dei Probiviri;
Le cariche elettive sono gratuite. Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese e/o gettoni di presenza.
ART. 9 (Assemblea degli Associati)
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea (direttamente, telematicamente, per delega o per corrispondenza o tramite posta elettronica, o in videoconferenza) gli associati che risultino iscritti nel registro della Cassa da almeno otto mesi prima della data fissata per l’assemblea.
Ogni associato, in possesso del requisito del precedente capoverso, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Cda.
ART. 10 (Delega assemblea)
Ogni associato può rappresentare per delega scritta non più di 10 associati:
la delega può essere anche conferita a chi riveste la carica di Amministratore o di revisore, con esclusione delle persone che prestano la propria attività lavorativa presso la Cassa.
La delega – che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione– deve indicare espressamente il nome del rappresentante.
ART. 11 (Modalità di espressione del voto – Assemblee)
Il voto deve essere espresso su scheda fornita dalla Cassa e idonea a garantirne la regolarità e la segretezza. Qualora l’espressione del voto si manifestasse attraverso modalità telematiche (per corrispondenza, in videoconferenza, via mail ecc…) si adotteranno sistemi informatici che garantiscano l’identificazione dell’associato, la sicurezza del sistema e la correttezza della procedura.
L’assemblea della Cassa dovrà essere convocata dagli Amministratori almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per deliberare:
1. L’approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri;
2. L’approvazione del bilancio consuntivo;
3. L’eventuale nomina degli Amministratori, dei Revisori e dei Probiviri;
4. Gli indirizzi e le direttive generali della Cassa.
L’Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
ART. 12 (Modalità convocazione Assemblea)
L’assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’avviso di convocazione – che dovrà essere portato a conoscenza degli associati con idonea forma di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione– deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e delle materie da trattare.
ART. 13 (Deliberazioni Assemblea e quorum)
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la partecipazione (diretta, per corrispondenza o per delega) di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.
Per le modifiche dello Statuto occorre la partecipazione all’assemblea (diretta, per corrispondenza o per delega) di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Per deliberare lo scioglimento della Cassa occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per la determinazione delle maggioranze deliberative non si tiene conto delle schede bianche o nulle.
ART. 14 (Presidenza Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dal Vice Presidente.
Il Presidente nomina il Segretario e gli scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la validità della costituzione ed il diritto all’intervento alla Assemblea stessa.
Delle riunioni si redige apposito verbale firmato dal Presidente e da Segretario, che – nel caso di Assemblea Straordinaria – deve essere un Notaio.
ART. 15 (Consiglio Amministrazione)
La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra gli associati per la durata di cinque anni.
In caso di dimissioni, revoca o decesso di un consigliere, si provvederà alla sua sostituzione per cooptazione chiamando a succedergli il primo dei non eletti nell’ultima Assemblea.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente per il caso di assenza o di impedimento del Presidente.
Nessun associato può essere eletto alla carica di Presidente per più di due volte consecutive.
ART. 16 (Consiglio Amministrazione – funzioni)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cassa, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente alla competenza dell’assemblea dei soci.
In particolare il Consiglio:
1. Delibera il Regolamento e le eventuali modifiche;
2. Determina la misura delle quote di iscrizione e dei contributi annuali nonché le modalità di riscossione;
3. Delibera le modifiche delle prestazioni e le relative erogazioni;
4. Decide sulle richieste di iscrizione e di recesso, nonché sull’esclusione degli associati;
5. Redige il bilancio preventivo e consuntivo documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
6. Predispone la relazione da presentare all’assemblea;
7. Determina l’assunzione e il licenziamento del personale, necessario per l’agibilità della Cassa nonché il relativo trattamento economico e giuridico;
8. Delibera e stipula gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità della Cassa, ivi compresi convenzioni con Società o istituti Assicurativi ed altri atti relativi alla destinazione ed all’investimento delle eventuali disponibilità;
9. Delibera acquisti, vendite, cessioni, accettazioni di donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce.
Il Consiglio può delegare i propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri e può nominare Direttori e Procuratori, conferendo loro o poteri all’uopo necessari.
ART. 17 (Consiglio di Amministrazione – riunioni)
Il Consiglio si riunisce convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 18 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
Il Presidente o chi ne fa le veci cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio e rappresenta legalmente la Cassa nei confronti dei terzi in giudizio.
Ad esso – o a chi ne fa le veci – spetta la firma libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di valore non eccedente € 100.000,00 (centomila/00).
Per tutti gli altri atti occorrono le firma congiunte del Presidente o di chi ne fa le veci e del Consigliere all’uopo delegato.
Art. 19 (Organo di controllo)
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 comma secondo, del codice civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.lgs 117/2017.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, L’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
ART. 20 (Collegio dei Revisori)
La gestione della Cassa è controllata dal Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea per la durata di cinque anni.
I revisori devono, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali ed accertare almeno trimestralmente la consistenza di Cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
Possono altresì procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
ART. 21 (Scioglimento)
La Cassa si scioglie:
1. Per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’Assemblea;
2. Per deliberazione dell’Assemblea.
In caso di scioglimento della Cassa i beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017,e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti o Associazioni per finalità assistenziali in favore degli iscritti all’Albo dei Psicologi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
ART. 22 (Controversie)
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e la Cassa saranno sottoposte all’arbitrato irrituale di tre probiviri nominati dall’Assemblea per la durata di cinque anni.
Esprime parere sui casi di esclusione prospettatigli dal Consiglio di Amministrazione.
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